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22/03/2020

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Lo scoppio dell’epidemia da coronavirus ha scaraventato con una rapidità mai vista prima i mercati azionari in braccio ad un orso che per ora assomiglia molto a quello che affrontammo nei momenti peggiori del 2008, quando la crisi finanziaria si trasformò in recessione.

E, come i governi si affannano, in ritardo, a cercare di contenere l’epidemia con provvedimenti liberticidi, per preservare la salute dei cittadini, lo stesso fanno le autorità di controllo dei mercati finanziari, nell’illusione di preservare il valore dei risparmi.

La Consob, l’autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari, dopo aver dichiarato a più riprese di non ravvisare la necessità di stravolgere il funzionamento dei mercati, ha emanato, di concerto con l’ESMA (l’Autorità di Vigilanza Europea dei Mercati), e con decorrenza mercoledì scorso 18 marzo, una delibera (reperibile al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21303.htm )   in cui impone il divieto di assumere o incrementare posizione nette corte su qualsiasi titolo azionario del listino italiano per un periodo di 3 mesi, cioè fino al prossimo 18 giugno.

La Consob ha poi previsto al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/pnc  una serie di risposte alle FAQ pervenute, chiarendo tutti i dettagli interpretativi, anche sulle questioni più complesse che riguardano i gestori e gli operatori istituzionali.

Siccome l’operatività Short interessa in modo molto stringente anche tutti i trader online che operano quotidianamente sull’azionario italiano o sugli strumenti che in qualche modo lo misurano, credo sia bene fare il punto sulle novità, anche perché le sanzioni a carico di chi viola il divieto non sono affatto blande.

Partiamo proprio da questo tema. Chi viola la prescrizione Consob è punito con un’ammenda da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 2.500.000 euro. Mi sembra che basti per attirare la massima attenzione dei trader. Anche perché il compito di rispettare il divieto è completamente a carico di ordina l’operazione short e non dell’intermediario, il quale ha solo l’obbligo di informare dell’esistenza del divieto, nei modi appropriati. Egli si libera se può dimostrare di aver comunicato al cliente, anche mediante avviso sulla piattaforma operativa, l’esistenza del divieto.

A chi si applica il Divieto: a tutti coloro che attuano una operazione che va a creare una posizione netta corta su uno o più titoli del mercato azionario italiano MTA. Solo i Market Maker autorizzati sono esenti da tale divieto.

Che cosa significa posizione netta corta: è una operazione che va a creare una situazione per cui chi la attua avrà un vantaggio economico in caso di ribasso di una o più azioni italiane. Perciò tutte le operazioni ribassiste sulle azioni italiane sono vietate. Ovviamente quelle aperte prima del 18 marzo possono essere mantenute, ma non incrementate. Non sono considerate ribassiste le operazioni di vendita di azioni possedute. Perciò la semplice vendita di un titolo posseduto, per il timore che scenda ulteriormente, è consentita.

Quali strumenti possono creare la posizione netta corta: La posizione netta corta in capo ad un operatore si crea se l’operazione attuata crea uno sbilanciamento short tra la somma di tutte le sue posizioni long su una certa azione e la somma di tutte le sue posizioni short sulla medesima azione.

Facciamo un esempio sul titolo Unicredit: ammontare di azioni possedute Euro 4.000. Attuo una vendita per 6.000 euro. Posizione netta (+4.000 -6.000) = -2.000 euro. Perciò sto creando una posizione netta corta. Nel calcolo delle due somme si deve tener conto di tutti i rapporti che fanno capo a chi attua l’operazione, anche se intrattenuti con diversi intermediari. Magari l’acquisto lo feci con la banca A e la vendita short la faccio con la banca B. Se la vendita fosse stata per soli 3.000 euro la posizione netta sarebbe long per 1.000 euro. Pertanto non sarebbe vietata.

Per il calcolo della posizione netta occorre considerare non solo l’azione ordinaria di quella società quotata, ma anche le altre eventuali tipologie di azione, le obbligazioni convertibili, le opzioni put, i futures azionari, i certificati, i CFD e tutti gli strumenti short che riguardano indici che contengono azioni italiane per almeno il 20% del proprio valore.

Questo significa, di fatto, che sono vietate anche operazioni short su Futures del Ftse-Mib, l’acquisto di opzioni put su Ftse-Mib, l’acquisto di ETF, CFD e certificati short, con e senza leva, che abbiano come sottostante indici azionari italiani. Questo perché nel momento che apro uno short sull’indice italiano vado a creare una posizione netta corta su tutte le azioni italiane che lo compongono.

Gli indici europei (ad esempio Eurostoxx50) possono essere shortati poiché contengono un peso di azioni italiane inferiore al 20%.

Altri esempi di operazioni vietate: lo spread trading, cioè l’acquisto di una quantità di una certa azione e la contemporanea o successiva vendita short di una diversa azione. E’ vietato poiché crea una posizione netta corta sull’azione venduta.

Ancora. La copertura del rischio preso con l’acquisto di una o più azioni italiane, mediante uno short per un ammontare equivalente di uno strumento sull’indice Ftse-Mib. L’operazione è vietata perché crea posizioni nette corte su tutte le azioni dell’indice diverse da quelle possedute.

 

Dopo aver cercato di spiegare in parole semplici (spero) una delibera molto complessa, mi si permetta qualche considerazione critica su questo genere di provvedimenti.

La prima è una critica radicale all’effetto manipolativo che si attua sui mercati con provvedimenti di questo genere.

I mercati hanno lo scopo principale di determinare i valori degli strumenti finanziari. Per farlo non debbono essere soggetti a restrizioni, ma deve essere garantita la parità di trattamento tra le due possibili controparti (compratori e venditori). E’ l’equilibrio tra domanda ed offerta a determinare momento per momento il prezzo. Quando cambia la percezione del valore da parte della massa degli operatori, l’equilibrio dinamico tra domanda ed offerta deve poter cambiare e ristabilirsi su un diverso livello di prezzo. Per questo è assolutamente necessario, se si persegue la corretta misurazione del valore da parte del mercato, impedire ogni manipolazione dei prezzi da parte di operazioni artificiose, abusi di posizioni dominanti (il QE è tipicamente l’abuso legalizzato della posizione dominante della banca centrale) e disparità nelle condizioni operative delle due controparti.

Quando si va a vietare l’operatività ribassista, fatta con titoli presi a prestito, senza parimenti vietare l’operatività rialzista fatta con denaro preso a prestito, si va a creare arbitrariamente una posizione di vantaggio per i compratori. Questo equivale, e l’esempio mi pare molto calzante in questa epoca di epidemia influenzale, alla manipolazione del termometro in modo che rilevi una temperatura corporea più bassa del reale, in modo da poter dire di non avere la febbre.

Tutto ciò è moralmente, oltre che economicamente, assai discutibile ed equivale ad un arbitro che usa un diverso metro di giudizio per assegnare i calci di rigore.

Se si impedisce ad un mercato di scendere con un artificio normativo, magari si riesce a truccare i valori, ma certamente si ostacola in modo dirigistico la reale misurazione dei fatti. Non troppo diversamente da come succedeva in URSS, quando i prezzi venivano determinati nel Piano Economico, con una decisione del partito comunista. In Occidente si è sempre sostenuta la nostra superiorità, perché qui i prezzi sono determinati dal mercato attraverso la libera concorrenza.

Dov’è finita ora la libera concorrenza?

Se si giustifica l’intervento manipolativo perché si ritiene che in preda all’emozione i mercati diventino irrazionali, occorre rispondere alle seguenti domande:

1) Perché un tale principio dirigistico non è stato mai applicato quando l’euforia rialzista spinge i mercati al rialzo senza ritegno? Le esagerazioni rialziste non sono irrazionali?

2) Se si ritiene logico intervenire per correggere gli eccessi, perché non si stabiliscono a priori,  comunicandoli ufficialmente agli operatori, quali sono i limiti della razionalità che, una volta superati, fanno scattare i provvedimenti restrittivi? Perché stavolta, ma anche le precedenti, si chiude la stalla quando i buoi sono scappati, e magari due giorni dopo aver dichiarato che la stalla rimarrà aperta. Chi ha fatto le operazioni prima del divieto le può tranquillamente portare avanti, chi pensava di recuperare con qualche short le perdite che ha subito finora sull’operatività rialzista, rimane, come si dice, “cornuto e mazziato”.

Oltretutto non vi è alcuna garanzia che un tale provvedimento serva a frenare il calo. Ricordo che nel terribile 2011 venne emanato, il 12 agosto, un divieto di short sui titoli bancari italiani, per frenarne il calo. Ebbene, quel giorno l’indice delle banche italiane valeva 11.619. Il 10 gennaio 2019, cioè 5 mesi dopo l’indice valeva 7.709 (-34%).

Siamo in buone mani. O no?

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